Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , in combinato disposto con le altre modifiche al T.U.E., hanno reso residuale l’utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Infatti con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all’art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23) oppure all’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
E’ stato altresì disposto, ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , così come modificato dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , che i passaggi tra eventuali sottocategorie stabilite dal Comune, anche in assenza di opere edilizie, sono da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.
Prima della presentazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione.
La comunicazione non può essere presentata per presentare varianti progettuali a Permessi di Costruire, DIA o SCIA relativi ad interventi in corso di realizzazione.
La mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 e dal Regolamento Edilizio.