Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 1 gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che sostituisce e unifica :
1-la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
2-il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
3-l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provinciali.
Il presupposto del canone è l’occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno .
Limitatamente alle occupazioni per la posa di dehors si rimanda alla definizione di occupazione stagionale o permanente al Regolamento dei dehors approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 01/04/2015 e s.m.i.
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